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Come Chiedere la Liberatoria per un Assegno

Con “liberatoria” riferita a un assegno, nella pratica si indica una dichiarazione scritta con cui il beneficiario (o portatore legittimo) attesta di aver ricevuto il pagamento e di non avere più nulla a pretendere in relazione a quello specifico titolo di credito. È, in sostanza, una quietanza “a contenuto liberatorio”: serve a chi ha pagato per dimostrare che l’obbligazione si è estinta e per prevenire richieste successive, contestazioni o equivoci contabili.

È importante chiarire che, sul piano probatorio, l’assegno originale restituito al traente con evidenza dell’avvenuto pagamento può già essere un elemento molto forte; tuttavia non sempre il titolo torna materialmente nelle mani di chi l’ha emesso, e in diversi casi la liberatoria diventa il documento più semplice e spendibile per chiudere la partita in modo ordinato.

Indice

  • 1 Perché conviene chiederla e in quali situazioni è davvero utile
  • 2 Il fondamento: diritto alla quietanza e annotazione sul titolo
  • 3 La liberatoria “semplice” dopo incasso regolare dell’assegno
  • 4 Quando l’assegno non torna indietro o ci sono criticità di prova
  • 5 Pagamento tardivo di assegno e liberatoria ex art. 8 L. 386/1990
  • 6 Protesto, Registro Informatico dei Protesti e differenza tra annotazione e cancellazione
  • 7 Come impostare la richiesta al beneficiario e come deve essere scritto il documento
  • 8 Se il beneficiario non collabora o è irreperibile: alternative ammissibili e prova bancaria
  • 9 Conservazione, verifiche successive e allineamento delle banche dati

Perché conviene chiederla e in quali situazioni è davvero utile

La liberatoria è particolarmente utile quando vuoi “cristallizzare” per iscritto che un debito è stato saldato e che il beneficiario riconosce la chiusura del rapporto. Accade spesso quando l’assegno è stato usato per saldare una fattura, un canone, una caparra o un accordo transattivo, e desideri un documento chiaro che colleghi quel pagamento all’assenza di ulteriori pretese.

Diventa ancora più rilevante quando l’assegno è stato sostituito da un altro mezzo di pagamento, quando l’assegno è stato pagato in un momento successivo rispetto alla presentazione, oppure quando si entra nell’area più “tecnica” degli assegni senza provvista, del pagamento tardivo e degli adempimenti verso banca o pubblica amministrazione. In questi scenari la liberatoria non è solo utile: può essere una componente essenziale della prova di pagamento richiesta dalle procedure.

Il fondamento: diritto alla quietanza e annotazione sul titolo

In Italia, il principio generale è che chi paga ha diritto a ottenere la quietanza. L’articolo 1199 del codice civile prevede che il creditore che riceve il pagamento debba, su richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e, se il titolo non viene restituito, farne annotazione sul titolo stesso. Questo è il fondamento “di sistema” che giustifica la richiesta di una dichiarazione scritta di avvenuto pagamento anche quando il pagamento avviene tramite strumenti come l’assegno.

Tradotto in pratica, se tu hai emesso un assegno per pagare e vuoi una tutela documentale, la richiesta di una liberatoria non è un capriccio: è un modo ragionevole di esercitare un’esigenza di prova coerente con i principi civilistici sulla quietanza.

La liberatoria “semplice” dopo incasso regolare dell’assegno

Se l’assegno è stato presentato e regolarmente pagato, la liberatoria è generalmente una dichiarazione semplice, firmata dal beneficiario, che identifica senza ambiguità il titolo e il rapporto che ha estinto. In questa versione “ordinaria” non stai chiedendo un documento per sanare un’irregolarità, ma un’attestazione per archiviare correttamente.

Operativamente, la richiesta funziona quando è mirata e completa: indichi al beneficiario che ti serve un documento con data, generalità di chi firma, importo, estremi dell’assegno (numero, banca trattaria, data di emissione), e soprattutto la frase sostanziale che l’importo è stato ricevuto e che nulla è più dovuto per quella causale. È consigliabile che il beneficiario alleghi o richiami un documento di identità, perché rafforza l’utilizzabilità della dichiarazione in caso di contestazioni, senza trasformare il tutto in una procedura notarile.

Se il beneficiario è un’impresa o un professionista, spesso la liberatoria può essere resa su carta intestata, con timbro e firma, e con un riferimento alla fattura o al contratto saldato. Questo è particolarmente utile quando l’assegno chiude un rapporto commerciale e vuoi una corrispondenza perfetta tra pagamento e documento contabile.

Quando l’assegno non torna indietro o ci sono criticità di prova

Non sempre è possibile recuperare l’assegno originale. In molti flussi bancari l’assegno viene trattenuto, digitalizzato o gestito in modo tale che il pagatore non lo riveda; in altri casi l’assegno può essere smarrito o trattenuto dal beneficiario per ragioni organizzative. Proprio qui la liberatoria diventa la prova più lineare: se non hai il titolo restituito, la tua tutela è dimostrare che il beneficiario ha ricevuto l’importo e che riconosce l’estinzione.

Questo approccio è coerente con la logica dell’articolo 1199 del codice civile, che contempla espressamente l’annotazione sul titolo quando non viene restituito, segnalando che la “prova scritta” del pagamento non si esaurisce nel possesso materiale del documento.

In questi casi, se la controparte è collaborativa, la liberatoria chiude la questione. Se invece prevedi attriti, può essere utile ottenere anche evidenze bancarie dell’addebito e dell’esito, perché la combinazione tra traccia di pagamento e dichiarazione liberatoria riduce drasticamente gli spazi di contestazione.

Pagamento tardivo di assegno e liberatoria ex art. 8 L. 386/1990

Quando si parla di liberatoria per un assegno in senso tecnico, spesso si entra nel tema degli assegni emessi senza provvista o comunque non pagati alla presentazione. In questo contesto la liberatoria assume una funzione procedurale: la normativa sul pagamento tardivo richiede che la prova dell’avvenuto pagamento venga fornita con modalità specifiche.

Diverse Prefetture pubblicano modelli ufficiali di “quietanza liberatoria” e di “attestazione di avvenuto pagamento tardivo” richiamando l’art. 8 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386. Nei modelli viene esplicitato che la firma deve essere autenticata e che il pagamento tardivo va dimostrato nei termini previsti, tipicamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno.

Anche fonti istituzionali locali riportano il cuore della regola: la prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata, oppure, se si è utilizzato un deposito vincolato, mediante attestazione della banca che comprovi il versamento dell’importo dovuto.

In pratica, se ti serve la liberatoria per “chiudere” gli effetti di un assegno non pagato alla presentazione, non basta una dichiarazione generica: devi chiedere al beneficiario una quietanza liberatoria conforme alle richieste di legge, con sottoscrizione autenticata secondo le forme previste, così da poterla spendere correttamente nel procedimento che ti riguarda.

Protesto, Registro Informatico dei Protesti e differenza tra annotazione e cancellazione

Un altro motivo frequente per cui si chiede una liberatoria è la gestione di un assegno protestato. Qui è essenziale non confondere gli obiettivi: pagare l’assegno e ottenere una liberatoria non equivale automaticamente a cancellare il protesto dal Registro Informatico dei Protesti. Diverse Camere di Commercio chiariscono che, per gli assegni, la normativa non consente la cancellazione prima che sia decorso almeno un anno dalla data di levata, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.

In questa fase intermedia, può essere possibile richiedere un’annotazione dell’avvenuto pagamento, che inserisce nel registro una dicitura del tipo “pagato dopo il protesto”, senza eliminare il protesto. Lo precisano in modo netto sia la Camera di Commercio di Pistoia-Prato sia la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: l’annotazione aggiunge un’informazione, ma non cancella il protesto.

Per arrivare alla cancellazione del protesto relativo a un assegno, molte guide camerali richiamano la necessità di ottenere prima un decreto di riabilitazione, chiedibile decorso un anno dalla pubblicazione del protesto, e solo dopo presentare l’istanza di cancellazione alla Camera di Commercio competente.

In questo contesto, la liberatoria del beneficiario è un tassello decisivo perché è la prova del pagamento che normalmente accompagna le istanze di annotazione e, successivamente, la pratica di riabilitazione e cancellazione.

Come impostare la richiesta al beneficiario e come deve essere scritto il documento

La richiesta al beneficiario funziona quando non lascia ambiguità su ciò che ti serve e sul perché. Sul piano pratico, puoi contattare il beneficiario via PEC o email se è un soggetto organizzato, oppure con una comunicazione scritta consegnata e controfirmata se il rapporto è più informale. Il punto non è il canale, ma l’accuratezza dei dati: devi permettere al beneficiario di redigere un documento che identifichi con precisione l’assegno e l’obbligazione estinta.

Una formulazione efficace, in stile “business”, può essere un testo continuo come questo, da adattare al tuo caso senza trasformarlo in una dichiarazione prolissa:

“Io sottoscritto/a [Nome Cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [], in qualità di beneficiario/portatore dell’assegno bancario n. [] tratto su [banca] di euro [], emesso in data [] da [Nome Cognome/denominazione del traente], dichiaro di aver ricevuto il pagamento integrale dell’importo dovuto, comprensivo di eventuali spese/interessi concordati, a saldo e stralcio/ a totale estinzione di quanto dovuto per [causale o riferimento fattura/accordo]. Dichiaro altresì di non avere null’altro a pretendere in relazione al predetto assegno e al rapporto cui si riferisce. Luogo, data, firma.”

Se la liberatoria ti serve per pagamento tardivo ex legge 386/1990, devi esplicitare nel testo che si tratta di “attestazione di avvenuto pagamento tardivo” e devi far autenticare la firma secondo quanto indicato nei modelli istituzionali, perché questa formalità è parte della spendibilità del documento.

Se il beneficiario non collabora o è irreperibile: alternative ammissibili e prova bancaria

In alcuni casi il beneficiario potrebbe essere irreperibile o non disposto a rilasciare una dichiarazione. Qui è essenziale distinguere tra l’esigenza “privata” di avere una prova e l’esigenza “procedurale” di soddisfare richieste specifiche di un procedimento amministrativo o di una pratica legata a protesto e CAI.

Per il pagamento tardivo, le indicazioni istituzionali richiamano un’alternativa: la prova del pagamento può avvenire anche tramite attestazione della banca in caso di pagamento mediante deposito vincolato, proprio perché la quietanza del portatore non è sempre ottenibile.

Per i protesti, inoltre, le Camere di Commercio distinguono chiaramente tra annotazione e cancellazione e richiamano che l’annotazione richiede documentazione idonea; quando la liberatoria del creditore è prevista come allegato tipico, la mancanza del documento può ostacolare o rallentareil percorso.

In termini pratici, quando prevedi difficoltà, conviene muoverti in modo “tracciabile” fin dall’inizio: pagamenti con evidenza bancaria, richieste scritte, e, se la finalità è amministrativa, riferimento esplicito ai modelli o alle indicazioni dell’ente competente. Questo riduce l’alea e ti mette nella posizione migliore se devi dimostrare di avere pagato e di avere fatto quanto ragionevolmente possibile per ottenere la quietanza liberatoria.

Conservazione, verifiche successive e allineamento delle banche dati

Una volta ottenuta la liberatoria, trattala come un documento “di chiusura”: conservala insieme a copia dell’assegno, evidenze di addebito e, se esistono, scambi email/PEC che spiegano la causale. Se la liberatoria è stata usata per pratiche relative a protesto, ricordati che l’annotazione di pagamento non cancella automaticamente il protesto e che la cancellazione per assegni segue tipicamente la via della riabilitazione e delle tempistiche indicate dagli uffici camerali.

Alcune Camere di Commercio ricordano anche che, se non interviene una cancellazione anticipata per le vie previste, il protesto viene cancellato trascorsi cinque anni dalla data di registrazione, e richiamano principi di “diritto all’oblio” e di allineamento delle banche dati.

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